Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 31 Dicembre 2021 (accoglie) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Novembre 2020 (cancellazione amm.va)
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