Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che minacci la controparte di divulgare documenti ad essa pregiudizievoli qualora non accetti la proposta transattiva dallo stesso formulata, e che comunque invii e terzi estranei alla lite documenti riservati e pregiudizievoli per la controparte stessa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 273
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 273 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 04 Ottobre 1999 (sospensione)
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