L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione disciplinare eccependo la genericità del relativo capo di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 31 Dicembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 9 del 31 Dicembre 2018 (sospensione)
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