La svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice pretore, anche presso le preture Circondariali non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. PAURI), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 272
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 15 Dicembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 04 Dicembre 1996
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