La modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 30 Dicembre 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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