Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Difensore di fiducia – Omessa comunicazione al difensore d’ufficio – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al principio di colleganza l’avvocato che, nominato difensore di fiducia, ometta di informare della sua nomina il difensore d’ufficio, inducendolo pertanto allo svolgimento di attività defensionali non dovute. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 settembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 270

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Settembre 1998
Giurisprudenza CNF

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