Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che si faccia consegnare dai clienti somme di denaro a titolo di fondo spese per attività giudiziali mai iniziate. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 1 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 268
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 01 Marzo 1999 (sospensione)
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