Legittimo il silenzio del COA sulla domanda di iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti

Ove il Consiglio dell’Ordine si avvalga della facoltà di non pronunciarsi sulla domanda di iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, l’interessato può chiedere al Consiglio Nazionale Forense di decidere sul merito dell’iscrizione stessa (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001), escluso in ogni caso il risarcimento dell’asserito danno, stante la liceità del predetto silenzio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 250 del 29 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 29 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 24 Giugno 2019 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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