Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un’ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all’uopo nominata, non potendosi ravvisare l’esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11169 del 6 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11169 del 06 Aprile 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 169 del 17 Settembre 2021
0 Comment