Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che emetta assegni andati protestati,ometta di adempire alle obbligazioni assunte e si appropri di somme di denaro di spettanza del cliente (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 13 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 265
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 15 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 13 Luglio 1999 (sospensione)
0 Comment