Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento che viola i principi di lealtà e correttezza l’avvocato che in udienza si rivolga al giudice con espressioni sconvenienti e non consone ai rapporti che devono intercorrere tra magistrati e avvocati. (Nella specie in considerazione della situazione di fatto in cui si è verificata la vicenda la sanzione della censura è stata sostituita con quella meno afflittiva dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chiavari, 9 dicembre 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 264

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 15 Dicembre 2000 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Chiavari, delibera del 09 Dicembre 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

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