L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 29 Dicembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 31 Agosto 2018
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