Stante la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare di primo grado, dinanzi ai CDD non trova applicazione lo Statuto speciale altoatesino, nella parte in cui prevede la facoltà, per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, dovendosi piuttosto fare riferimento alle norme che disciplinano l’uso della lingua tedesca nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, con sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Infatti, le disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche sono state dettate dai padri costituenti a tutela delle caratteristiche etniche e culturali, e si pongono, pertanto, su un piano differente da quello del diritto alla difesa, tutelato dall’art. 24 Cost.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 29 Dicembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 31 Agosto 2018
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