Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 29 Dicembre 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 06 Ottobre 2017 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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