La violazione deontologica contestata, obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (ex art. 64 CDF), sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa anche agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (quali giudici ed ufficiali giudiziari), pregiudicando gravemente quell’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività professionale e della vita privata. (Nel caso concreto, L’avvocato rimasto inadempiente nei confronti del proprio commercialista, che otteneva decreto ingiuntivo per le proprie competenze, veniva sottoposto a procedure esecutive con esito negativo. Veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 28 del 9 novembre 2021
cdf (nuovo) art. 64
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