Le false informazioni, alla parte assistita e al dominus della pratica, per celare il proprio inadempimento, costituiscono di per sé gravissima violazione dei princìpi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali l’avvocato deve sempre ispirarsi, oltre a violare quei doveri di colleganza (art. 19 CDF), fedeltà (art. 10 CDF.) e fiducia (art. 11 CDF.) che sono i capisaldi per il corretto esercizio della professione forense.
Deve ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso concreto, la Sezione rilevato la responsabilità dell’incolpato ha irrogato la sanzione della sospensione di mesi quattro).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis), decisione n. 33 del 16 novembre 2021
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