Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che falsifichi più volte la firma del cliente al fine di incassare somme di denaro di spettanza dello stesso, e poi le trattenga senza consegnarle al suo assistito (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. SICILIANO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 261
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Luglio 1999 (sospensione)
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