Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente di un ente che non aveva un ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 22 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 05 Marzo 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 22 Novembre 1999
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