Avvocati stabiliti: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

L’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 238 del 28 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 12 Marzo 2019 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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