Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento dinnanzi ai Consigli territoriali, che non svolgono infatti attività giurisdizionale, ma compiono un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dal COA o dal CDD non integra l’invalidità della relativa decisione assunta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Corona), sentenza n. 237 del 28 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23794 del 29 Luglio 2022 (respinge)
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