Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente di un ente che non aveva un ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 12 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GUIDI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 260
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 13 Dicembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 12 Febbraio 1999
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