Le attività di cancellazione ed iscrizione all’albo forense non costituiscono procedimenti di straordinaria amministrazione, bensì “affari correnti” (ovvero di ordinaria amministrazione) che pertanto ben possono essere compiute anche dal COA in regime di prorogatio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Corona), sentenza n. 237 del 28 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 28 Dicembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 03 Dicembre 2019 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23794 del 29 Luglio 2022 (respinge)
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