Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ritardi la restituzione di somme di spettanza del cliente e ,fatturi un acconto dato dal cliente solo dopo un anno dal ricevimento . (Nella specie è stata ritenuta congrue la sanzione della censura ). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 259
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Dicembre 1997 (censura)
0 Comment