Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che usi in scritti difensivi espressioni offensive nei confronti dei magistrati. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura nei confronti del professionista che aveva dato del bugiardo al giudice). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 31 ottobre 1995-11 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 300
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 31 Dicembre 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vigevano, delibera del 11 Novembre 1995 (censura)
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