Risulta dal quesito che l’istante richiama in particolare, a sostegno della propria richiesta, la sentenza n. 28170/2008 con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno ritenuto possibile procedere all’iscrizione, in presenza di opportuni accorgimenti volti a evitare l’insorgere di situazioni di conflitto tra doveri derivanti dall’appartenenza alle FF. AA. e dallo svolgimento della pratica forense.
L’orientamento del Consiglio nazionale forense, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, si è da tempo assestato nel senso di ritenere l’impossibilità di iscrivere nel Registro dei praticanti soggetti appartenenti alle FF. OO. o alle FF. AA. Sul punto, è sufficiente ricordare, esemplificativamente, gli stessi provvedimenti che il COA richiama opportunamente nel proprio quesito (e cioè la sentenza n. 105/2020 e il parere n. 1/2021).
Più di recente, tuttavia, si è registrato un significativo mutamento nell’orientamento del Consiglio nazionale forense. Infatti, con la recentissima sentenza n. 248 del 29 dicembre 2021, il CNF ha ritenuto di allinearsi al più risalente precedente di legittimità (Cass. SS. UU., sent. n. 28170/2008), affermando dunque che, da un lato, l’iscrizione di soggetto appartenente alle FF. OO. o alle FF.AA. nel registro dei praticanti deve ritenersi consentita (sebbene ai medesimi soggetti sarebbe poi preclusa l’iscrizione nell’Albo), applicandosi anche in questo caso la norma generale che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato (art. 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”). D’altro canto, anche in considerazione della clausola di compatibilità specificamente enunciata dalla disposizione testé richiamata, il CNF ha ritenuto che “il rischio di un conflitto di appartenenza sia limitato e rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni” e che “ulteriore correttivo si ritiene possa essere individuato nell’esclusione del patrocinio sostitutivo”.
Entro tali limiti, e ferma restando la discrezionale valutazione del COA in merito alla sussistenza delle predette condizioni di compatibilità, deve ritenersi attualmente consentita l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di soggetto appartenente alle FF.OO. e alle FF.AA.
Consiglio nazionale forense, parere n. 17 bis del 10 febbraio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 10 Febbraio 2022- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera (quesito)
0 Comment