La formulazione dell’articolo 13 della legge n. 247/12 è chiara nel far salva l’autonomia delle parti in merito alla commisurazione e ai criteri di determinazione del compenso. In particolare, l’articolo 13, comma 3 prevede che “la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Si ritiene pertanto che, fermo restando il divieto del patto di quota lite (cfr. articolo 13, comma 4), determinare il compenso prevedendo anche la possibilità di maggiorazioni a titolo di palmario rientri nell’ambito delle possibilità consentite dalla disposizione richiamata.
Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 4 febbraio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 04 Febbraio 2022- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera (quesito)
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