Come ribadito da ultimo nel parere n. 57/2021, “si desume chiaramente dalla lettera dell’articolo 13, comma 9, della legge n. 247/12 che a chiedere il parere di congruità – peraltro solo in caso di mancato accordo – possa essere esclusivamente l’avvocato”.
Anche nel caso di specie, pertanto, il parere di congruità può essere richiesto unicamente dall’iscritto.
Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 4 febbraio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 04 Febbraio 2022- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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