Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità per la parte assistita di richiedere, dopo aver corrisposto il compenso all’avvocato, parere di congruità sul medesimo compenso al fine di ottenere il rimborso delle spese legali a seguito di sentenza di assoluzione.

Come ribadito da ultimo nel parere n. 57/2021, “si desume chiaramente dalla lettera dell’articolo 13, comma 9, della legge n. 247/12 che a chiedere il parere di congruità – peraltro solo in caso di mancato accordo – possa essere esclusivamente l’avvocato”.
Anche nel caso di specie, pertanto, il parere di congruità può essere richiesto unicamente dall’iscritto.

Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 4 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 04 Febbraio 2022
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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