Il COA di Lecco formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 65, comma 3 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se la deroga transitoria ivi contenuta rispetto all’applicazione dell’art. 19 della medesima legge si applichi agli iscritti anteriormente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, indipendentemente dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità cui l’articolo 19 (e, per l’innanzi, l’art. 3, comma 4, del R.D.L. n. 1578/33) deroga.

Dalla lettera del parere n. 51/2020, richiamato dal richiedente, e in particolare dal riferimento in esso contenuto alla salvaguardia dei diritti quesiti, si evince che l’articolo 19 non si applica agli iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. A tali iscritti continua ad applicarsi il più favorevole regime di deroga all’incompatibilità recato dall’articolo 3, comma 4, del R.D.L. n. 1578/33, indipendentemente dal momento in cui si verificano le condizioni per l’applicabilità della disposizione suddetta. Un tanto si ricava anche dalla formulazione testuale dell’articolo 65, comma 3 della legge n. 247/12, che è sufficientemente ampia per ricomprendere anche il caso dedotto nel quesito. Pertanto, è unicamente alla data dell’iscrizione che deve farsi riferimento al fine di individuare la disciplina applicabile.

Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 4 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 04 Febbraio 2022
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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