A mente dell’articolo 5, comma 1 del d. lgs. n. 96/2001, gli avvocati stabiliti “sono tenuti all’osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato”. Il comma 2 del medesimo articolo estende agli avvocati stabiliti il regime delle incompatibilità previsto per gli avvocati.
D’altra parte, l’articolo 17, comma 1, della legge n. 247/12 disciplina le condizioni per l’iscrizione nell’Albo e annovera tra di esse – alle lettere f), g) e h) – quella di non essere sottoposto a “misure interdittive”, quella di non aver riportato condanne per talune tipologie di reati e quella di essere di condotta irreprensibile. Tali condizioni si applicano, in via generale, all’iscrizione “nell’albo”, ivi comprese le sue sezioni speciali.
Pertanto, si ritiene che l’avvocato stabilito condannato in via definitiva e interdetto in forma perpetua dai pubblici uffici non possa essere iscritto nella sezione speciale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 4 febbraio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 04 Febbraio 2022- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
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