Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 30 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Marzo 2020 (cancellazione amm.va)
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