Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, a nulla rilevando l’eventualità che si sia servito di un collega domiciliatario per l’esecuzione del mandato ricevuto. (La nomina di un corrispondente, infatti, non esime l’avvocato dal rendersi parte attiva per richiedere al domicilitario il resoconto delle udienze, le copie dei verbali e quant’altro necessario per assolvere all’obbligo di informare il proprio assistito. Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SICILIANO, rel. PAURI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 257
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Maggio 1996 (censura)
0 Comment