L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 27 Aprile 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)
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