Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte i magistrati e i terzi – Invio alla controparte di lettera contenente minacce di azioni eccessive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e non consono alla dignità professionale l’avvocato che invii alla controparte una missiva minacciando azioni eccessive e spropositate per indurre la controparte ad una determinata azione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Cassino, 7 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GUIDI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 256

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 07 Ottobre 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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