Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale deve dimostrare che:
1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che era stato trasferito ad altra struttura pubblica non dotata di ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 9 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 256
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 13 Dicembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 09 Dicembre 1998
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