La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 203 del 22 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 22 Novembre 2021 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA, delibera del 01 Settembre 2017 (avvertimento)
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