Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 22 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 20 Luglio 2018 (sospensione)
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