Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 22 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 20 Luglio 2018 (sospensione)
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