Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello Ius postulandi – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63 l.p., perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti la giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 11 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 13 Dicembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Novembre 1999
Giurisprudenza CNF

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