Allorquando il comportamento dell’avvocato violi distinte norme del CDF con azioni specifiche, anche distanziate nel tempo, ma, pur tuttavia, riconducibili ad un disegno illecito unitario, la sanzione disciplinare, oltre a dover essere unica, non può essere la conseguenza di una sommatoria delle varie sanzioni previste per le singole violazioni, ma il frutto di una valutazione complessiva della condotta, desumibile dalla sussistenza del dolo e dalla sua intensità, dal grado della colpa, dal comportamento precedente e successivo al fatto, dalle circostanze in cui sono avvenute le violazioni, dall’assenza di precedenti disciplinari, dal pregiudizio subito dal cliente.
(Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto l’incarico di patrocinare una causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, pur non essendo iscritto nel relativo Albo, aveva predisposto un ricorso nel quale aveva costituito come codifensore altro avvocato abilitato, senza avvertire il cliente, non aveva iscritto a ruolo la causa, lasciando intendere al cliente che il giudizio fosse pendente, aveva omesso qualsiasi ulteriore, corretta informativa)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 10 del 5 febbraio 2020
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