La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 05 Novembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Settembre 2018 (sospensione)
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