Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, quale curatore fallimentare, disponga di somme del fallimento, depositandole nel proprio conto corrente e lucrandone gli interessi maturati. (Nella specie, anche in considerazione della dichiarata prescrizione di alcuni capi di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi otto è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 24 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 24 Settembre 1999 (sospensione)
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