Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021
NOTA:
In tema di contenzioso elettorale cfr. l’art. 28 co. 12 L. n. 247/2012, e, per il regime previgente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 gennaio 2009, n. 2, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 luglio 2002, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 05 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 14 Novembre 2018 (cancellazione amm.va)
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