Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF avverso la delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati era stato proposto da avvocato non Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 05 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 14 Novembre 2018 (cancellazione amm.va)
0 Comment