Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento – Decorrenza – Apertura del procedimento – Interruzione.

L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, ed è interrotta dalla notifica della delibera di apertura del provvedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ormai erano trascorsi i cinque anni dalla consumazione del fatto, cioè dalla lettera con cui l’avvocato comunicava al cliente la sua intenzione di trattenere le somme a compensazione degli onorari). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 24 settembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 13 Dicembre 2000 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 24 Settembre 1999
Giurisprudenza CNF

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