Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 193 del 5 novembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 05 Novembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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