Il termine per il deposito della deliberazione, stabilito dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 05 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 05 Febbraio 2018 (sospensione)
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