Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che utilizzi il titolo di avvocato, mediante l’abbreviazione “Avv.”, in luogo della sua effettiva qualifica professionale per esteso, ovvero “Praticante Avvocato”, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, anche in ragione della tutela dell’affidamento che la collettività ripone nella figura del professionista.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Serafino), decisione n. 15 del 27 gennaio 2021
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