Ai fini dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio, sono stati ritenuti correttamente rilevanti il comportamento collaborativo dell’incolpato ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto dell’indagine penale; l’inesperienza legata alla sua giovane età; la sofferta misura cautelare, su supposte esigenze in seguito ritenute esistenti, ad una misura cautelare eseguita a distanza di anni dai fatti in assenza delle relative esigenze cautelari nonché il periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense sofferto.
(Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a ridimensionare la gravità della condotta dell’incolpato a cui veniva applicato il richiamo verbale).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Gargiulo), decisione n. 44 del 6 giugno 2020
0 Comment