Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Azioni contro la parte per il pagamento del compenso – Iniziative eccessive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, per recuperare il compenso dovuto dal cliente, assuma toni e utilizzi iniziative eccessive e del tutto sproporzionate rispetto all’entità della somma dovuta. (Nella specie in considerazione anche della giovane età del professionista, la sanzione disciplinare della censura è stata sostituita con quella più lieve dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 19 gennaio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 252

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 13 Dicembre 2000 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 19 Gennaio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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