Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di informare il cliente sull’esito negativo di una causa, non fornisca allo stesso informazioni sullo stato delle altre pratiche a lui affidate, e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 251
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Dicembre 1996 (censura)
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